Genitore - Assegno di Maternità e per il Nucleo Familiare
Gli articoli 65 e 66 della L. 448/1998 prevedono la concessione, da parte dei Comuni, in favore dei cittadini di un assegno per il nucleo familiare e di un assegno di maternità, di cui l’erogazione dei benefici è attribuita all’INPS.
Assegno di maternità:
l’assegno di maternità viene concesso a favore delle madri cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso della carta di soggiorno che non beneficiano dell’indennità di maternità, con un I.S.E. non superiore per l’anno 2010 a Euro 32448,22 (con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti). L’assegno mensile da corrispondere agli aventi diritto, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, è pari, nella misura intera, ad Euro 311,27.
Le madri interessate devono presentare domanda nel Comune di residenza entro sei mesi dalla data del parto o dalla data dell’avvenuta adozione o affidamento preadottivo.
Assegno per il nucleo familiare:
l’assegno per il nucleo familiare viene concesso per il nucleo familiare numeroso – almeno tre figli minori di anni 18 -, composto da cittadini italiani con un I.S.E. non superiore per l’anno 2010 a € 23362,70 (con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti). L’importo massimo dell’assegno è pari a Euro 1675,00 all’anno.







