Rimborso e sgravi tributi locali

RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Ai sensi dell’articolo 1 – comma 164 – della legge 296/2006 (Finanziaria per l’anno 2007) il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull’istanza di rimborso il Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al protocollo generale.
L’istanza di rimborso, in carta semplice, deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, a decorrere dalla data del maggiore versamento.
E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale, e fino alla prescizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata al Comune di Maserada sul Piave per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di accertamento o recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
Così come non si procede al recupero delle somme non versate (emissione avviso di accertamento), il rimborso di tributi comunali non è dovuto quando l’ammontare del tributo da rimborsare non supera  € 20,00.