Ravvedimento Ici
I contribuenti che non hanno pagato l’ICI entro la scadenza prevista possono utilizzare l’istituto del “ravvedimento operoso” e regolarizzare i versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi legali e delle sanzioni in misura ridotta (anzichè del 30% come previsto in caso di accertamento).
Il ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni, consente la regolarizzazione del pagamento beneficiando della riduzione delle sanzioni, entro trenta giorni dall’omissione o dall’errore (sanzione del 2,5% per le violazioni commesse fino al 31.01.2011 e del 3% per le violazione commesse dal 01.02.2011) o entro un anno dalla data di scadenza della rata (sanzione del 3%).
Il contribuente può fruire di tale istituto a condizione che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento della quali l’autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.







