Certificati di stato civile

Certificati di stato civile – art 106 DPR 396/2000
Vengono rilasciati in tempo reale i certificati attestanti la nascita, il matrimonio e la morte relativamente agli eventi registrati nel Comune.
Vengono rilasciate le copie per estratto degli atti di nascita, matrimonio e di morte relativi agli eventi avvenuti nel Comune.
I certificati di stato civile, se devono essere prodotti presso pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi possono essere sostituiti dalle autocertificazioni.
Tutti gli atti e i certificati riguardanti lo stato civile sono esenti dall’imposta di bollo e da qualsiasi altra spesa.

Nascita – Dichiarazione di nascita art 30 DPR 396/2000
La denuncia di nascita va resa entro 10 giorni dall’evento presso l’Ufficio di Stato Civile ove è avvenuta la nascita, oppure presso quello di residenza dei genitori presentando l’attestato di nascita rilasciato dall’ostetrica.
E’ pure prevista la possibilità di rendere la denuncia presso la direzione sanitaria della struttura ospedaliera ove è avvenuto l’evento, entro 3 giorni dalla nascita.
Al neonato va attribuito un unico nome, composto anche da più elementi onomastici (al massimo 3). Il nome deve corrispondere al sesso.
Nel caso di filiazione legittima, cioè da genitori sposati, la dichiarazione fa fatta da uno solo di loro o da chi ha assistito a parto (ostetrica, medico).
Nel caso di filiazione naturale, cioè da genitori non coniugati tra loro, la dichiarazione deve essere resa dai genitori che riconoscono il nato.
In sede di dichiarazione di nascita il Comune di Residenza richiede telematicamente al Ministero delle Finanze l’assegnazione del codice fiscale al neonato.