Carta identità
Carta d’Identità – Rilascio
E’ il documento di riconoscimento rilasciato in tempo reale a tutti i cittadini residenti del Comune. L’art. 31 del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, ha modificato la validità della carta d’identità portandola da cinque a dieci anni.
Recentemente, però, il comma 5 dell’art. 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, oltre ad aver soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni quindici, ha stabilito altresì una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore.
In particolare, è previsto che la carta d’identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni.
Con riguardo all’applicazione di tale disposizione, si richiama il contenuto della circolare n. 7, del 19 aprile 1993, con la quale è stato chiarito che al fine del rilascio ai minori della carta d’identità valida per l’espatrio, è necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.
Pertanto, in tali ipotesi il Comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
Con l’entrata in vigore del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, i nuovi documenti di identità sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
La carta d’identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
La carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Tali elementi potranno altresì essere aggiunti sul documento già rilasciato.
Nel caso di carte d’identità rilasciate con scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008, il Comune procederà alla convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente postilla: “validità prorogata ai sensi dell’art. 31 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, fino al …..”.
Salvo particolari limitazioni, la carta d’identità è un documento equipollente al passaporto ai fini dell’espatrio nei paesi dell’Unione Europea, oltre a Cipro, Croazia, Liechtenstein, Malta, Monaco, Norvegia, Slovenia, Svizzera, Macedonia, Turchia, nonché in Marocco e Tunisia (limitatamente per i viaggi organizzati).
Per il rilascio del nuovo documento è necessario presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe muniti di 2 fototessera. Il costo ammonta ad €. 5,42.







