Autocertificazione

Autocertificazione – art.  46 DPR 445/2000
È il documento firmato dall’interessato in sostituzione dei certificati richiesti.
È obbligatoriamente accettato dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di servizi pubblici.
Può essere accettato dai privati.
Il cittadino può autocertificare la propria nascita, residenza, stato civile, stato di famiglia, cittadinanza, situazione reddituale, mancanza di carichi pendenti e di condanne penali, la posizione in merito agli obblighi militari, titolarità di codice fiscale e partita IVA, possesso di titolo di studio ed esami sostenuti, iscrizione ad albi o elenchi, la vivenza a carico, può inoltre autocertificare la nascita di figli o il decesso di congiunti.
Ha la stessa validità temporale del certificato che sostituisce.
L’Ufficio che riceve l’autocertificazione è tenuto alla verifica di quanto dichiarato.
È esente dall’imposta di bollo.